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Morocco

Il paese

Il Regno del Marocco rappresenta oggi uno dei Paesi più interessanti dell’Africa del Nord.
Grazie ad un’invidiabile stabilità politica, alle politiche di liberalizzazione economica adottate a partire da una ventina di anni fa, nonché alle importanti riforme strutturali messe in atto dal Governo al fine di promuovere gli investimenti diretti esteri, il Marocco sta infatti attualmente beneficiando di tassi di crescita superiori a quelli della quasi totalità dei Paesi africani che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.
Oggi, lo storico ruolo ricoperto dal Marocco quale crocevia ed punto di incontro tra cultura europea e mondo islamico, si fonde con quello di hub strategico per le aziende che intendano penetrare commercialmente in tutto il continente africano. Infatti, grazie al fatto che il Regno del Marocco ha concluso una molteplicità di accordi di libero scambio con quasi tutti dei Paesi africani, le aziende straniere che abbiano scelto di investire nel Regno potranno utilizzare il Paese quale base strategica per poter far liberamente circolare i propri beni nella pressoché totalità del continente africano.
Infine, grazie al nuovo quadro giuridico e fiscale introdotto per incentivare gli investimenti diretti esteri, gli imprenditori stranieri che investano in Marocco potranno godere non solo di un sistema di incentivi atto a comportare una forte riduzione dei costi dell’investimento, ma anche di una protezione assoluta dell’investimento stesso.
E’, dunque, partendo da tali presupposti che il presente sito si propone di fornire alcuni suggerimenti alle imprese straniere desiderose di cogliere le opportunità offerte dal Regno del Marocco, così che queste ultime possano al meglio calibrare le proprie strategie commerciali. In tal senso, le aziende interessate al Paese potranno trovare all’interno del sito non solo una sintesi dei più diffusi contratti commerciali esistenti in Marocco, ma, al contempo, anche alcuni utili consigli che dovrebbero essere necessariamente tenuti a mente prima di concludere un qualsivoglia contratto che esplichi la propria efficacia nel Paese.

Il contratto di agenzia

Le aziende straniere che intendano cogliere le innumerevoli opportunità offerte dal mercato marocchino potranno decidere di espandere la propria rete di commerciale attraverso l’attività di un agente locale.
Da un punto di vista generale, la disciplina del contratto di agenzia contenuta all’interno del Codice del Commercio marocchino non si discosta dalle discipline dei Paesi europei o, più in generale, dalla normativa adottata dalla comunità e dalla prassi internazionali. Infatti, secondo il Legislatore marocchino, il contratto di agenzia commerciale è un mandato con cui un soggetto si obbliga a concludere in modo continuativo degli acquisiti o delle vendite, comprese tutte le altre operazioni accessorie, in nome e per conto di un altro soggetto, sia esso produttore, commerciante o altro agente (art. 393).
L’attività di agente commerciale può, inoltre, essere affidata a sia a persone fisiche, che a persone giuridiche, siano esse di nazionalità marocchina, o meno.
A tal proposito, tuttavia, tenuto in considerazione dell’importanza ricoperta dalle relazioni personali in Marocco, nella nomina di un agente si consiglia di far cadere la propria scelta su persone di nazionalità marocchina o che, tuttalpiù, conoscano alla perfezione gli usi ed i costumi locali.
Se è vero che la normativa marocchina non prevede requisiti di residenza o di nazionalità marocchina relative all’agente, tuttavia, la legge stessa prevede il divieto di sottoporre il contratto di agenzia alla legge straniera. Conseguentemente, nel momento in cui si concluda un contratto di agenzia avente i propri effetti sul territorio marocchino, occorrerà sempre tenere presente che il rapporto con l’agente sarà regolato secondo i seguenti dettami ( indicati, a livello esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività):
Un contratto di agenzia potrà assumere la forma sia di contratto a tempo determinato che di contratto a tempo indeterminato, e, nel caso in cui il contratto a tempo determinato venga eseguito anche successivamente alla sua scadenza, è importante sottolineare che lo stesso si trasformerà automaticamente in contratto a tempo indeterminato;
Similmente a quanto avviene a livello internazionale, inoltre, nel caso il preponente e l’agente siano legati da un contratto a tempo indeterminato, il preponente potrà terminare la propria relazione contrattuale con l’agente in ogni momento. Tuttavia, lo stesso sarà tenuto al rispetto dei seguenti termini di preavviso:

  • un mese, qualora il recesso avvenga durante il primo anno contrattuale;
  • due mesi, se lo stesso venga esercitato durante il secondo anno contrattuale;
  • tre mesi, a partire dal terzo anno.
  • In caso di scioglimento del contratto, l’agente avrà diritto, nonostante ogni clausola contraria, a un’indennità di compensazione per il pregiudizio subito a causa dello scioglimento del rapporto. Il preponente, tuttavia, potrà interrompere il contratto senza preavviso nel caso di colpa grave dell’agente commerciale.
  • Similmente alle altre normative vigenti negli altri Paesi del mondo, l’agente commerciale avrà inoltre diritto ad una remunerazione fissata per accordo tra le parti e, in caso di mancanza di accordo, secondo gli usi della professione. Tale remunerazione sarà usualmente legata, in tutto o in parte, ad una provvigione, calcolata sulla base del numero o del valore degli affari negoziati dall’agente.
Infine, in considerazione del fatto che il Marocco ha ratificato la Convenzione di New York del 1958 sull’Arbitrato Internazionale, converrà inserire nel contratto la clausola che prevede la competenza esclusiva di un giudice arbitrale per conoscere e decidere un’eventuale controversia insorta tra la casa mandante e l’agente.
Si suggerisce, in particolare, di ricorrere ad un arbitrato amministrato, ossia far assoggettare il procedimento ad un regolamento arbitrale adottato da un organismo indipendente quale può essere una Camera di Commercio o marocchina o di un Paese terzo.
Un arbitrato amministrato, infatti, sarà riconosciuto – e dunque eseguito – all’interno del Marocco più velocemente rispetto ad un arbitrato non amministrato.

Il contratto di distribuzione

Come una molteplicità di Paesi nel mondo, anche il Marocco non ha adottato una normativa specifica in materia di distribuzione. Ciò non significa, tuttavia, che l’ordinamento marocchino non preveda la possibilità di instaurare legittimi e proficui rapporti di natura commerciale con distributori marocchini.
L’assenza di una normativa specifica vigente sul territorio marocchino comporta, infatti, che le parti di un contratto di distribuzione rimangono libere di disciplinare il proprio rapporto di distribuzione.
Di conseguenza, sarà rimessa alla mera volontà di queste ultime:

  • la concessione, o meno, dell’esclusiva / unilaterale o reciproca;
  • l’indicazione, più o meno specifica, degli obblighi del distributore ( i.e. promozione vendite e servizio al cliente, monitoraggio del mercato, obblighi di rispettare gli standard di servizio fissati dal produttore, obbligo di collaborazione nelle procedure di richiamo dei prodotti; obblighi di non concorrenza, etc...);
  • gli eventuali obblighi di garanzia assunti dal produttore;
  • i termini e le condizioni per la fornitura dei prodotti (i.e. prezzi e modalità di pagamento, modalità di adeguamento prezzi, ordini e relative modalità di programmazione delle forniture (forecasts), modalità e termini (indicativi o tassativi) di consegna);
  • la tutela dei marchi e brevetti;
  • le eventuali cause che diano luogo ad una risoluzione immediata del contratto;
  • la legge applicabile;
  • il foro competente.
Tenuto conto del fatto che, in alcuni Paesi – tra i quali i Paesi membri dell’Unione Europea -, la legge e la Giurisprudenza impongono alla casa mandante l’obbligo di corrispondere al distributore, alla stregua di un agente di commercio, un’indennità per creazione di avviamento in caso di scioglimento del rapporto, nel caso in cui l’imprenditore straniero sottoscriva un contratto di distribuzione con un soggetto di nazionalità marocchina converrà valutare con attenzione l’opportunità di assoggettare il rapporto alla legge del Marocco.
L’assenza di una normativa specifica in materia di distribuzione, infatti, comporta che in caso di scioglimento del rapporto non sarà previsto alcuna indennità in capo al distributore.

Il contratto di commissione

Qualora l’investitore straniero desideri vendere i propri prodotti in Marocco, una valida alternativa al contratto di Agenzia e Distribuzione potrebbe essere rappresentata dal c.d. Contratto di Commissione, ovvero il contratto con il quale il Committente straniero conferisce al Commissionario marocchino il potere di concludere un contratto di compravendita in proprio nome, ma per conto del committente.
Da un punto di vista generale, tale contratto è particolarmente attraente per l’investitore straniero, in quanto sarà il commissionario medesimo a rimanere personalmente impegnato verso coloro con i quali ha stipulato il contratto di vendita.
I terzi, infatti, non avranno alcuna azione diretta contro il committente.
Per giunta, ma solamente qualora ciò sia espressamente previsto nel contratto di commissione, il commissionario marocchino risponderà solidalmente con i terzi dell’eventuale inadempimento di questi ultimi nei confronti del committente – ad esempio, nel caso in cui i terzi non abbiano provveduto a pagare il Committente -. Ecco perché si consiglia di inserire nel contratto di commissione una clausola che preveda la responsabilità del Commissionario marocchino per il corretto adempimento nell’esecuzione del contratto da parte dei terzi.
Al contempo, il Codice di Commercio prevede alcune ulteriori obbligazioni in capo al Commissionario marocchino.
Tra queste, si segnala il fatto che il commissionario dovrà adempiere a tutte le formalità richiestegli espressamente dal committente e non potrà farsi sostituire nell’esecuzione della propria opera, se non espressamente previsto dal contratto.

Il franchising

Questo tipo contratto è molto sviluppato in Marocco e fa parte della categoria dei contratti d’affari, aggiungendosi al contratto di agenzia, distribuzione e commissione. Il contratto mette in relazione un franchesee ed un franchisor. Il franchisor conferisce al franchesee il diritto di utilizzare e diffondere a fini commerciali il proprio marchio e la propria etichetta, nonché il diritto di produrre i prodotti del franchisor e il diritto di commercializzarli. Come contropartita, il franchisee si impegna a versare una somma calcolata sulla sua cifra d’affari ed a sottoporsi ad una lista di obblighi, quali, ad esempio, il conformarsi a specifiche norme di natura tecnica aventi ad oggetto la fabbricazione del prodotto, ai prezzi praticati, così come alle norme connesse all’allestimento del locale commerciale. In Marocco, il contratto di franchising non è oggetto di una legislazione specifica. Conseguentemente, le parti del contratto hanno un ampio margine di manovra per redigere le clausole secondo la loro convenienza ed organizzare le loro relazioni secondo il proprio bisogno.
Nel 2002, tuttavia, è stata istituita l’FMF (Fédération Marocaine de la Franchise) allo scopo di coordinare l’attività dei soggetti operanti in qualità di franchisor e franchisee; essa ha redatto un Codice deontologico per gli operatori nel franchising.
Ciò posto, le regole generalmente comuni ai contratti d franchising riguardano:

  • la remunerazione dovuta al franchisor, il quale accetta che il suo marchio sia diffuso da un terzo;
  • la lista degli obblighi esistenti in capo al franchisee , tra i quali quello che il marchio sia diffuso secondo la volontà e le norme del franchisor;

La compravendita

L’imprenditore straniero che intenda vendere i propri prodotti in Marocco dovrà sempre avere a mente di specificare puntualmente quale sia la legge applicabile al contratto di compravendita.
Infatti, il Regno del Marocco non ha ratificato la Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG) e, conseguentemente, individuare la legge applicabile al rapporto potrebbe non essere compito facile nel momento in cui il compratore sia risultato inadempiente.
Infatti, il Codice Civile marocchino non prevede espressamente la possibilità per il venditore di riservare la proprietà del bene venduto fino al pagamento integrale del prezzo. Ciò significa, pertanto, che eventuali clausole che contenessero siffatta previsione potrebbero essere non pienamente accettate dalle autorità giudiziarie marocchine se il contratto risultasse disciplinato dalla legge marocchina.
Al contrario, l’ordinamento marocchino riconosce pienamente i termini Incoterms, cui, pertanto, ci si potrà legittimamente richiamare al momento della conclusione di un contratto di compravendita con un interlocutore marocchino.
Per il resto, la disciplina della vendita non si discosta dagli usi e dalla prassi internazionalmente riconosciuti.

Import & Export

Le importazioni e le esportazioni da e verso il Marocco non sono oggetto di particolari limitazioni per gli investitori residenti all’interno dell’Unione Europea.
Infatti, l'accordo di associazione dell'Unione Europea e il Marocco, firmato il 26 febbraio 1996, ed entrato in vigore il 1 marzo 2000, ha determinato la realizzazione progressiva di esenzioni doganali per i prodotti provenienti dal territorio dell’UE.
Sono tuttavia sottoposti a licenza di importazione sul suolo marocchino alcuni prodotti, quali polvere per esplosivi, pneumatici ricoperti o usati e della chincaglieria, veicoli e telai di veicoli, trattori, rimorchi, semirimorchi.
L’investitore straniero che desideri sfruttare al meglio le possibilità offerte dal Regno del Marocco potrebbe, inoltre, decidere avvalersi della possibilità di importare e riesportare in esenzione di diritti doganali. Ciò sarà tuttavia possibile solamente nelle zone franche di esportazione nella regione di Tangeri.
Il Marocco ha, infine, allo stesso tempo firmato un gran numero di accordi di libero scambio con i paesi vicini. Ciò significa, in particolare, che, una volta sdoganate le merci in Marocco, le stesse potranno essere riesportate alla volta di moltissimi Paesi africani senza la necessità di pagar dazio.

Tutela del marchio

L’imprenditore straniero che desideri investire in Marocco dovrà preliminarmente assicurarsi di aver provveduto a registrare il proprio marchio nel Regno, così da poter godere appieno degli strumenti riconosciuti dall’ordinamento marocchino a tutela della proprietà intellettuale.
Ciò posto, il Marocco è parte dell'accordo di Madrid e del relativo protocollo in materia di registrazione internazionale dei marchi e, conseguentemente, la registrazione (o l’estensione del proprio marchio) sul territorio marocchino avverrà secondo le usuali regole codificate a livello internazionale.
Il periodo di validità di un marchio è di 10 anni, decorrenti dalla data della domanda, rinnovabile per periodi analoghi a tempo indeterminato.
Prima di registrare il proprio marchio, è tuttavia consigliabile di svolgere non solo una ricerca di anteriorità sull’esistenza, o meno, di un identico – o troppo simile – marchio già registrato in Marocco, ma, nello stesso tempo, anche un accurato studio sulla translitterazione in arabo dello marchio che si intende registrare. Potrebbe infatti verificarsi che un marchio considerato di particolare appeal nella propria lingua potrebbe assumere un significato del tutto differente se riportato pedissequamente in arabo.
Infine, prima di iniziare la propria attività in Marocco, si consiglia altresì di registrare l’apposito nome di dominio del proprio marchio / azienda con l’estensione “.ma”.

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